Art. 21.
(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione).

      1. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.
      2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale.
      3. Con legge regionale può essere istituita la Città metropolitana che succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.
      4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate.
      5. Con legge regionale possono essere istituite e disciplinate le Comunità montane per le finalità di cui all'articolo 7.
      6. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.